Accordo Privacy per la protezione dei dati
Accordo sull'applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011 - N° 192
Come noto, il tracciamento riguarda le operazioni bancarie −sia di tipo dispositivo, sia di semplice visualizzazione− effettuate utilizzando informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale del cliente.
Quindi, nell'ambito di applicazione del provvedimento, rientrano, in primo luogo, le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento dell'attività bancaria in senso stretto, e cioè "la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito" (art. 10, comma 1 del d.lg. 385/1993- Testo Unico Bancario).
Per quanto concerne, poi, le attività genericamente indicate dall'art. 10, comma 3 del T.U.B. –che consente alle banche di svolgere anche "ogni altra attività finanziaria"-, possono sorgere incertezze riguardo a quali operazioni siano effettivamente riconducibili a detta attività, non solo in ragione dell'ampiezza di tale definizione, ma anche del continuo sviluppo del mondo bancario che, attualmente, sia per scelta imprenditoriale, sia per le nuove richieste provenienti dalla clientela, offre nuove tipologie di servizi e di prodotti.
In proposito, va rilevato che per "altre" attività finanziarie debbono intendersi essenzialmente le "attività ammesse al mutuo riconoscimento" (e cioè quelle che possono essere svolte dalle banche comunitarie in tutti gli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine), indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del TUB (con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989), a cui le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia fanno riferimento ai fini dell'individuazione della "attività finanziaria". Quindi si deve ritenere che siano soggette all'applicazione del provvedimento n. 192/2011 anche le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento di detta attività.......